Armonizza e semplifica le normative nazionali e sovranazionali riguardanti i processi di acquisizione e consumo; favorisce l’informazione, assicura la correttezza dei processi negoziali.
All’ampia tutela riconosciuta al compratore corrispondono un serie di doveri del venditore in primis quello di consegnare beni conformi al contratto (art. 129 D.Lgs 170/2021) ed è per tale motivo che il diritto all’informazione e alla trasparenza nelle comunicazioni riveste un ruolo particolarmente importante.
I diritti che il consumatore vanta nei confronti del venditore rappresentano le garanzie sui beni.
Esistono due tipi di garanzie:
Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l’unico soggetto responsabile in forza del contratto nei suoi confronti. Il consumatore non può infatti agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva.
Sono pertanto illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente al centro di assistenza o alla casa produttrice del prodotto, così come parimenti illegittime sono le clausole contrattuali che escludono o limitano i diritti del consumatore.
Nell’ipotesi in cui il venditore si rifiuti di garantire l’assistenza, il consumatore può scegliere di attivare delle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tramite le Camere di Commercio o le Associazioni dei consumatori, ovvero può agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore.
Il consumatore può altresì segnalare all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato i casi di pratiche commerciali scorrette tra cui rientra la violazione dei diritti riconosciuti in tema di garanzia post vendita.
Il codice del consumo, infine, (art. 135 D.lgs n.170/2021) configura una serie di rimedi cui ha diritto il consumatore ed in particolare la riparazione o sostituzione del prodotto con un bene analogo; la riduzione del prezzo; la risoluzione del contratto quando non è possibile la sostituzione o la riduzione del prezzo.
Nel caso in cui il rimedio non sia posto in essere in un tempo ragionevole, il consumatore ha diritto di chiedere, ancora una volta a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto: ovviamente non è tenuto a sostenere alcuna spesa, né per spedizioni, né per materiali, né per mano d’opera.
Avvocato Silvia Frati
Milano
->Leggi " Codice del Consumo"
->Leggi " Codice del Consumo: il Decreto Legislativo 170 del 4 novembre 2021"
-> Leggi " Codice del Consumo: cosa cambia con la Direttiva Omnibus"