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Codice del Consumo: cosa cambia con la Direttiva Omnibus

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Con il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, l'Italia ha pienamente recepito la Direttiva europea che modifica e integra il Codice del Consumo.

La Direttiva Omnibus europea impatta su qualsiasi operatore che offre i propri beni e servizi a consumatori in Italia e all’interno dell’Unione. Il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che ha recepito questa Direttiva, ha introdotto rilevantissime modifiche al Codice del Consumo in termini di vendite online, indicazione di prezzi, informazioni al consumatore, pratiche commerciali ingannevoli, diritto di recesso, class action.

La Direttiva Omnibus.
 
Il Parlamento Europeo attraverso la Direttiva n. 2161/2019, meglio conosciuta come Direttiva Omnibus, ha voluto definire una maggiore omogeneità tra gli stati membri in fatto di comunicazione ai consumatori e di sanzioni in caso di violazione dei loro diritti, estendendo la regolamentazione anche al mercato online e a tutte le forme di e-commerce riguardanti beni e servizi, anche digitali. Questa Direttiva prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie e la costituzione di una nuova class action. 
L’Italia con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 (**) ha pienamente recepito la Direttiva Omnibus andando a modificare ed integrare il Codice del Consumo
 
Di seguito nel dettaglio le principali novità introdotte in Italia.
 
Indicazione dei prezzi in caso di riduzioni: saldi, vendite straordinarie, Black Fiday, ecc.
 
Ogni annuncio di riduzione del prezzo, come ad esempio i saldi di fine stagione, dovrà indicare sia la percentuale di sconto sia il “prezzo precedente”, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti l’avvio della riduzione stessa. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti divengono via via più alti, come accade spesso durante i saldi, il “prezzo precedente” è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio delle offerte.
Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il venditore professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.  Sono esclusi dall’obbligo i prodotti agricoli, gli alimenti deperibili, i prezzi di lancio e le vendite sottocosto. Le nuove regole si applicano in occasione delle vendite straordinarie e valgono sia per le vendite online, sia per le vendite presso i negozi fisici compresi gli outlet. Per i prodotti acquistati online con ritiro presso il negozio fisico, vale il prezzo di vendita online. 
 
Informazioni al consumatore per i contratti di vendita a distanza (e-commerce).
  • La nuova normativa introduce modifiche sui contratti a distanza, ossia relativi alle vendite effettuate in rete. In questi casi il venditore è tenuto a:  
    fornire al consumatore, prima che si concluda il contratto, l’indirizzo indirizzo della propria sede, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica. Non è più obbligatorio indicare il numero di fax.
  • laddove utilizzi mezzi di comunicazione elettronica che consentano al consumatore di intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi su supporto durevole data e ora dei messaggi, il venditore dovrà fornire anche le informazioni relative a tale mezzo di comunicazione (es. messaggistica Messenger, PEC, ecc.).
  • informare il consumatore se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato e/o di profilazione del suo comportamento                                       
 
Nuove pratiche commerciali ingannevoli e recensioni dei prodotti.
 
Il nuovo Decreto Legislativo ha ampliato le fattispecie ritenute pratiche commerciali ingannevoli. In particolare le imprese d’ora in poi dovranno:
  • astenersi da attività di marketing finalizzate alla promozione di un prodotto come identico ad un altro commercializzato in un diverso Stato membro, ma che abbia una composizione o delle caratteristiche significativamente diverse (c.d. “dual quality”);
  • indicare chiaramente, nel caso di prodotti offerti sul mercato online, il soggetto (professionista o privato) che offre in vendita i prodotti, tenuto conto che nel caso si tratti di un privato è d’obbligo informare il consumatore che non godrà dei diritti sulla tutela del consumatore;
  • informare il consumatore quando il prodotto è sponsorizzato oltre ad indicare i parametri principali che determinano l’indicizzazione del prodotto stesso (obbligo che non si applica ai motori di ricerca);
  • garantire l’attendibilità delle recensioni sui prodotti che sui siti dovranno essere chiare, veritiere, rilasciate da consumatori reali che abbiano effettivamente acquistato il prodotto. Costituisce quindi pratica ingannevole la pubblicazione di recensioni false o apprezzamenti pubblicati sui social media al fine di promuovere prodotti.
Estensione del diritto di recesso.

La nuova normativa estende il diritto di recesso a 30 giorni per i contratti stipulati in occasione di visite non richieste di un professionista presso l‘abitazione del consumatore (es. vendita porta a porta) o in occasione di escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti ai consumatori (es. ritrovi presso circoli privati). Se la visita è invece richiesta dal consumatore valgono gli usuali 14 giorni di recesso dal contratto di vendita.
 
Sanzioni e clausole vessatorie nei contratti con i consumatori.

Il nuovo Decreto comporta un deciso inasprimento delle sanzioni previste in caso di pratiche commerciali scorrette e imposizione di clausole vessatorie che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il consumatore. A seconda della gravità e della durata della violazione e tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista, potranno essere irrogate sanzioni fino a 10 milioni di euro, oltre ad eventuali risarcimenti dei danni, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. 
                   
Nuova Class Action.

È entrata in vigore il 25 giugno scorso un nuovo tipo di class action per la tutela del consumatore. Si tratta delle “azioni rappresentative” che consentono alle associazioni dei consumatori e ad altri organismi pubblici specificamente individuati, comprese le autorità pubbliche preposte alla tutela del consumatore, di agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Le nuove “azioni rappresentative” non prevedono il mandato come nelle class action che mirano a tutelare i diritti individuali omogenei dei componenti di una classe specifica di consumatori.
** Decreto Legislativo n. 26 del 7/3/2023 (G.U. n. 66 del 18/3/2023) emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (c.d. Direttiva Omnibus), che va a modificare ed integrare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo). In vigore dal 2 aprile 2023, ad eccezione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili dal 1° luglio 2023.
 
->Per approfondimenti "Decreto Legislativo n.26 del 7 marzo 2023 ((in recepimento della c.d. Direttiva Omnibus)
->Per approfondimenti "Il Codice del Consumo"
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