
Le attività ricettive turistico – alberghiere di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico alberghiere;
l) rifugi alpini.
Regola emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio. Tutti i materiali installati nelle strutture ricettive turistico-alberghiere devono essere classificati ed omologati per la reazione al fuoco in accordo con il D.M. del 26/06/84 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” modificato dal D.M. 03.09.2001 e aggiornato dal D.M. 28 maggio 2002.
In particolare i mobili imbottiti ed i materassi per il contract devono essere omologati di classe 1 IM di reazione al fuoco.
Si valuta il Tempo di post-combustione ed il Tempo di post-incandescenza.
La procedura che conduce al rilascio dell'atto di omologazione si articola in due fasi distinte:
1. Prima fase: il Produttore si rivolge ad un Laboratorio legalmente riconosciuto: presenta una serie di documenti (domanda, scheda tecnica,eventuali disegni ed eventuali dichiarazioni), consegna le campionature di prova e campioni testimone (quelli testimone devono essere conservati per 5 anni dal Laboratorio) e versa anticipatamente l'importo richiesto per disposizioni ministeriali. Il Laboratorio legalmente riconosciuto esegue le prove ed emette il certificato di prova allegando il/i rapporto/i di prova e tutti i documenti del richiedente vidimati.
2. Seconda fase: il Produttore si rivolge al Ministero dell'Interno presentando l'istanza corredata dai documenti rilasciati dal Laboratorio. L'ufficio preposto provvede alla valutazione tecnico-formale della documentazione inviata e,nel caso sia corretta, emette l'atto di omologazione.
Qualora non sia possibile apporre il suddetto marchio, il Produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità in cui attesti la conformità al prototipo omologato, specificando gli estremi dell'omologazione. Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materasso venduto è provvisto della dichiarazione di conformità, specificando gli estremi dell’omologazione. L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del Produttore. Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, purché il Produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato. L'omologazione decade quindi automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica.
->Leggi " I materassi ad uso pubblico dalle Comunità agli alberghi"