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La garanzia per la vendita dei beni

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Il Codice del Consumo, nel considerare l'intero "processo d'acquisto" del consumatore, non ha trascurato la fase successiva all'acquisto, ovvero quella fase che riguarda la durata nel tempo del prodotto.

Il Codice del Consumo, nel considerare l’intero “processo d’acquisto” del consumatore, non ha trascurato la fase successiva all’acquisto, ovvero quella fase che riguarda la durata nel tempo del prodotto. 

Per questo spostandole di sede dal Codice Civile ha assunto al proprio interno le disposizioni appena qualche anno prima introdotte con il D. Lgs.n.24 del 2002, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 1999/94 CE, e le ha collocate nella parte relativa alla “sicurezza e qualità”, sotto il titolo “garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”, agli articoli 128 a 135.

Per quanto si sia trattato solo di uno spostamento di sede, dal Codice Civile al Codice del Consumo e per quanto si tratti di principi ormai in vigore dal 2002, un cenno di riflessione è sempre opportuno perché l’operatore commerciale e, nel caso particolare, il venditore possa cogliere in termini più completi ed esaurienti i corretti margini del proprio operare.

Dopo aver fissato l’ambito di operatività delle norme, i soggetti e gli oggetti coinvolti e fornito alcune definizioni chiarificatrici, il Codice ha confermato la seguente disciplina.

Il termine minimo di garanzia dei beni di consumo acquistati dai consumatori è fissato inderogabilmente in due anni dalla consegna del bene. Il che significa che la tutela in favore dei consumatori opererà sempre e soltanto con il minimo di due anni a decorrere dalla consegna materiale del bene, non dalla definizione dell’acquisto.

E ciò indipendentemente da quelle che saranno le garanzie convenzionali (cosiddette “ulteriori”) che i venditori riterranno di rilasciare per propria politica di vendita.

La nuova tutela avrà ad oggetto la c.d. “conformità” del bene acquistato rispetto al bene concordato e voluto dall’acquirente.

Conseguentemente, in primo luogo, il venditore non potrà trascurare di “considerare” le caratteristiche del prodotto venduto rispetto a quelle della sua presentazione, sia attraverso le diverse forme di pubblicità utilizzate, sia attraverso gli stessi depliants e/o prospetti informativi accompagnatori della vendita stessa.

La conformità potrà essere vista sotto diversi profili:

  • quello della idoneità del prodotto all’uso normale ovvero all’uso al quale sono abitualmente destinati beni dello stesso tipo;
  • quello della sua idoneità all’uso speciale, ovvero all’uso particolare voluto dal consumatore e rappresentato al venditore in fase di acquisto;
  • quello della conformità alla rappresentazione e/o descrizione fatta dal venditore, anche con presentazione di campioni o modelli;
  • quello della conformità alle qualità e caratteristiche abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene.

Laddove il prodotto acquistato non sia conforme nel senso risultante da tali diversi profili, il consumatore potrà chiedere l’applicazione della nuova garanzia e per questo, ritenendo responsabile il venditore per la non conformità, pretendere la riparazione o la sostituzione del prodotto senza alcuna spesa a proprio carico o altrimenti la riduzione del prezzo se non addirittura la risoluzione del contratto.

L’alternativa è a scelta del consumatore, ma le prime due soluzioni (riparazione o sostituzione) presuppongono che il rimedio sia oggettivamente possibile e non eccessivamente oneroso rispetto all’alternativa.

Nel qual caso, allora, non rimane che scegliere tra riduzione del prezzo (data la diminuita funzionalità ed utilità del bene) o decisamente la risoluzione del contratto, se il bene non interessasse con una funzionalità o utilità ridotta.

La riparazione dovrà intendersi come eccessivamente onerosa se tale da imporre al venditore spese irragionevoli, tenendo conto del valore del bene senza difetto, dell’entità del difetto, degli eventuali disagi per il consumatore.
Ove si proceda nel senso della riparazione o sostituzione, il tutto dovrà avvenire in un congruo termine dalla richiesta del consumatore e senza arrecargli notevoli inconvenienti.

Diversamente il consumatore avrà titolo per tornare sulla scelta della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.

In ogni caso non potrà darsi corso alla garanzia nei termini qui presentati se al momento dell’acquisto il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza.

Il che però si comprende meglio se si torna al concetto di difetto non in senso “tradizionale” ma quale risultante dalla descrizione di uno qualsiasi dei profili di non conformità del prodotto già sopra elencati.

Infine, la legge, pur lasciando spazio ad una eventuale prova contraria, ha ritenuto che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene possano presumersi come esistenti già alla data della consegna, a meno che si tratti di ipotesi incompatibili con la natura del bene con la natura del difetto di conformità.

Dal punto di vista pratico, perché operi la garanzia il consumatore dovrà denunciare il vizio -o più esattamente la non conformità - entro 24 mesi dalla scoperta. Solo a quel punto potrà far valere le sue pretese a garanzia entro il termine di due anni dalla consegna.

Il meccanismo in verità non è nuovo alla nostra legislazione. Esso serve a mettere in condizione l’altra parte (ovvero chi riceve la denuncia) di verificare quanto oggetto di denuncia e di rispondere in conseguenza o approntare quanto necessario per rimediare senza ulteriori conflitti.

Il termine di denuncia è definito decadenziale, il che vuol dire che deve essere rispettato a pena di decadenza dall’azione di garanzia. Come già per gli altri casi di denuncia a decadenza, il termine e la denuncia non sono necessari se il venditore ha riconosciuto il difetto o la ragione di non conformità.

La garanzia così considerata dalle nuove norme attiene unicamente ai beni mobili di consumo, con esclusione dunque di quelli immobili e dei servizi e si applica unicamente in favore dei consumatori che non addivengano all’acquisto in veste di professionisti.

Per cogliere esattamente questa distinzione e differenziazione va chiarito che per consumatori (ai fini del Codice del Consumo) devono intendersi le persone fisiche che nei contratti richiamati agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre per professionisti coloro che agiscono ne i medesimi contratti per scopi propri dell’attività svolta.


Per finire va precisato che la garanzia potrà essere limitata dalle parti ad un solo anno per il caso di beni usati.
E’ ovvio che qui l’utilizzazione e/o lo sfruttamento parziale già avvenuto inducono a vedere come degne di minor tutela le cautele su quella conformità sopra descritta.

-> Leggi gli aggiornamenti al Codice del Consumo introdotti dal Decreto Legislativo 170 del 4 novembre 2021, applicabile per contratti di vendita conclusi dopo il 1° gennaio 2022.

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